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Spallanzani Science Department

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Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR Regolamento UE 2016/679)

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Titolare del Trattamento

 Istituto POLO LICEALE STATALE “LAZZARO SPALLANZANI”

Via:  Rivellese snc

Città: Tivoli  - Provincia: Roma - Cap: 00019

CF   86000800580 

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PEC:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo." target="_blank">

 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

Euservice srl

via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P.IVA 08879271008

Nella persona dell'Ing. Angelo Leone

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Informazioni sul trattamento dei dati agli interessati

Famiglie e studenti
Dipendenti
Esterni
Visitatori sito web


Atti di designazione a soggetti autorizzati

Agli Assistenti Amministrativi

Personale ATA- AA e AT- Lavoro agile e protezione dei dati

Ai collaboratori scolastici

A tutti i docenti

Personale docente e Lavoro agile e protezione dei dati- Docenti

Anagrafe Nazionale degli Studenti – Partizione dedicata agli studenti con disabilità

Modulo di autorizzazione alla storicizzazione del fascicolo


Richiesta di diffusione degli esiti scolastici

Modulo richiesta


Modulistica per l’esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali

Formato .pdf
Formato .doc


Collegamenti utili

Regolamento (UE) 2016/679
Garante per la protezione dei dati personali
La scuola a prova di privacy (2016)

Scuole e privacy - domande più frequenti (2019)

 

 

 

 

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URP

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Certificati e Autocertificazioni

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” cioè dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.”

In breve, questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile, ma non utilizzato, cioè l’usodell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.

Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l’autocertificazione. 

Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all’ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'art. 72 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nella riformulazione disposta dall'art. 15 della L. 183/2011, prevede l’istituzione di un ufficio responsabile per l'acquisizione o l'accesso diretto ai dati, nonché dei controlli necessari a campione sulle autocertificazioni. 

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Servizio di fatturazione elettronica

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In ottemperanza all’art. 1 commi dal n. 209 al n. 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto n. 55 del 03/04/2013 ha approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica.

Pertanto si rende noto a tutte le Ditte fornitrici di materiali o di servizi che, per

quanto riguarda eventuali ordini o contratti, a far data da venerdì 6 giugno 2014, a carico di questa Istituzione scolastica dovranno essere emesse esclusivamente fatture elettroniche.

Le relative istruzioni sono indicate sul sito www.fatturapa.gov.it

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione di legge.

Il comma 210 dell’art. 1 della già citata Legge n. 244 dispone che "a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica”.

A tal fine si rammenta lo scadenzario:

data

Fornitore

Istituzione scolastica

Prima del 6 giugno 2014

Emette fatture cartacee

Riceve, processa, paga fatture cartacee

Il 6 giugno 2014 e prima del 6 settembre 2014

Emette fatture elettroniche

Riceve, processa, paga fatture elettroniche

Riceve, processa, paga fatture cartacee emesse prima del 6 giugno

Rifiuta fatture cartacee emesse il 6 giugno e dopo

Il 6 settembre 2014 e dopo il 6 settembre 2014

Emette fatture elettroniche

Riceve, processa, paga fatture elettroniche

Processa, paga fatture cartacee emesse prima del 6 giugno, purché ricevute prima del 6 settembre

Rifiuta fatture cartacee, anche se emesse prima del 6 giugno

 

Denominazione Ufficio di IPA

LICEO SCIENTIFICO - LAZZARO SPALLANZANI

Codice Univoco Ufficio di IPA

UFQ1E4

Nome dell’Ufficio

Uff_eFatturaPA

Codice fiscale

86000800580

Data di decorrenza del servizio di fatturazione elettronica

06/06/2014

Regione

Lazio

Provincia

RM

Comune

Tivoli

Indirizzo

Via Rivellese, 1

CAP

00019

 

Via Rivellese, 1 - Tivoli (RM) 00019 - Tel. 06121128165 

Codice meccanografico dell'Istituto: RMPS200007 - Codice Fiscale 86000800580

email rmps200007@istruzione.it

https://form.agid.gov.it/view/44670135-9afa-4d39-b9c7-37ca1521aba5