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Dipartimento di Storia e Filosofia

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Costi contabilizzati

Dlsg 33/2013 Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

Contenuti

I costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale, per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei costi, nella scuola si dovanno attendere il Bilancio Sociale e gli strumenti forniti dal MIUR.

Via Rivellese, 1 - Tivoli (RM) 00019 - Tel. 06121128165 

Codice meccanografico dell'Istituto: RMPS200007 - Codice Fiscale 86000800580

email rmps200007@istruzione.it

https://form.agid.gov.it/view/44670135-9afa-4d39-b9c7-37ca1521aba5